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Art. 184-bis

Deposito dell’istanza di decadenza o nullità

1.   Fatta salva la proponibilità dell’azione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa registrato.

2.   Nei casi di cui al comma 1, la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3.   Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a)  il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b)  il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c)  la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4.   L’istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilità:

a)  in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b)  in relazione al diritto dell’istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell’articolo 184-ter, l’identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c)  i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l’eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell’attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5.   L’istanza di decadenza o di nullità contiene altresì, in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l’indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui è proposta l’istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l’istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6.   L’istanza di decadenza o di nullità si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 226.

7.   All’istanza di decadenza o di nullità sono allegati:

a)  i documenti a prova dei fatti addotti;

b)  la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria;

c)  l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

8.   L’istanza di decadenza o di nullità può essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

9.   L’istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi o all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122.

10.   Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un’istanza di decadenza o di nullità sia presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l’oggetto, la trattazione dell’istanza può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l’istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.

11.   L’istanza di decadenza o di nullità è altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all’autorità giudiziaria adita ai sensi dell’articolo 122. 

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