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Art. 806

Controversie arbitrabili

Le parti possono far decidere da arbitri [Codice civile 375, n. 4; Codice di procedura civile 2, 455] le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge [Codice civile 150; Codice di procedura civile 706, 711].

Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

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