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Art. 807

Compromesso

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto [Codice civile 1350, 2725] e determinare l’oggetto della controversia [Codice di procedura civile 156, 829].

La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

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