Art. 707
Comparizione personale delle parti
I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore [Codice di procedura civile 82].
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata [Codice di procedura civile 706].
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