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Art. 706

Forma della domanda

La domanda di separazione personale [Codice civile 150] si propone al tribunale [Codice di procedura civile 9] del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio [Codice civile 43; Codice di procedura civile 18], con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata [Codice di procedura civile 125].

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé [Codice di procedura civile 707], che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

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