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Art. 711

Separazione consensuale

Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del Codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708.

Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi si applica l’articolo 706 ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.

La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737, 742-bis] su relazione del presidente.

Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.

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