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Art. 540

Pagamento del prezzo e rivendita

[La vendita all’incanto si fa per contanti.]

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 168].

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