Art. 540
Pagamento del prezzo e rivendita
[La vendita all’incanto si fa per contanti.]
Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 168].
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