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Art. 539

Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [Codice di procedura civile 505, 538; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 162].

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