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Art. 175

Direzione del procedimento.

Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale [Codice di procedura civile 88] svolgimento del procedimento [Codice di procedura civile 127].

Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali [Codice di procedura civile 152; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 80, 81, 82].

Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell’articolo 289.

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