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Art. 176

Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore [Codice di procedura civile 187, 289], salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell’ordinanza [Codice di procedura civile 131, 134, 179, 205, 673].

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi [Codice di procedura civile 136, 186].

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