Art. 177
Effetti e revoca delle ordinanze
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate [Codice di procedura civile 208, 279, 487] dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili né revocabili [Codice di procedura civile 287] dal giudice che le ha pronunciate:
1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;
[4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente.]