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Art. 177

Effetti e revoca delle ordinanze

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate [Codice di procedura civile 208, 279, 487] dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili [Codice di procedura civile 287] dal giudice che le ha pronunciate:

1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;

2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;

3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo;

[4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente.]

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