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Art. 194

Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [Codice di procedura civile 197, 219, 259] ; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone [Codice di procedura civile 260] . Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [Codice di procedura civile 261] .

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 92].

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