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Art. 193

Giuramento del consulente

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità [Codice penale 366, 373; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 19].

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