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Art. 192

Astensione e ricusazione del consulente.

L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [Codice di procedura civile 63], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, n. 2].

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