Art. 192
Astensione e ricusazione del consulente.
L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [Codice di procedura civile 63], depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177, n. 2].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.