Art. 197

Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [Codice di procedura civile 275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori [Codice di procedura civile 201, 441].

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