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Art. 198

Esame contabile

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti [Codice di procedura civile 185, 200].

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

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