Art. 209
Chiusura dell’assunzione
Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione [Codice di procedura civile 115, 116, 281; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 110].
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