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Art. 210

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all’altra parte o a un terzo [Codice di procedura civile 258] di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo [Codice di procedura civile 202, 212, 670].

Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione [Codice di procedura civile 258, 262].

Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione [Codice di procedura civile 90; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 94, 95].

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