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Art. 211

Tutela dei diritti del terzo

Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l’esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 95].

Il terzo può sempre fare opposizione contro l’ordinanza di esibizione [Codice di procedura civile 177], intervenendo nel giudizio [Codice di procedura civile 105] prima della scadenza del termine assegnatogli.

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