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Art. 212

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento [Codice civile 2712, 2714, 2715, 2718, 2719; Codice di procedura civile 261].

Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio [Codice civile 2214] o di registri al fine di estrarne determinate partite [Codice civile 2711], il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista [Codice di procedura civile 68].

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