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 Art. 214

Disconoscimento della scrittura privata

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata [Codice civile 2702], se intende disconoscerla [Codice di procedura civile 215, n. 2, 216], è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione [Codice di procedura civile 293].

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

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