Art. 215
Riconoscimento tacito della scrittura privata
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta [Codice civile 2702, 2703; Codice di procedura civile 322]:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza [Codice di procedura civile 183] o nella prima risposta successiva alla produzione [Codice di procedura civile 214].
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al n. 2.
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