Art. 245
Ordinanza di ammissione
Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge [Codice di procedura civile 246; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 102].
La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente [Codice di procedura civile 116].
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