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Art. 244

Modo di deduzione

La prova per testimoni [Codice civile 2721] deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare [Codice di procedura civile 247, 248] e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

[La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate.]

[ Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio [Codice di procedura civile 152, 153] alle parti per formulare o integrare tali indicazioni [Codice di procedura civile 183].]

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