Art. 251
Giuramento dei testimoni
I testimoni sono esaminati separatamente [Codice di procedura civile 254].
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti [Codice penale 366, 372], e legge la formula «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «lo giuro» [Codice di procedura civile 248, 256].
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