x

x

Art. 252

Identificazione dei testimoni

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l’età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa [Codice di procedura civile 246].

Le parti possono fare osservazioni sull’attendibilità del testimone [Codice di procedura civile 256, 257], e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale [Codice di procedura civile 126] prima dell’audizione del testimone.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.