Art. 253
Interrogazioni e risposte
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi [Codice di procedura civile 257; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 107].
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell’articolo 231 [Codice di procedura civile 256].
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