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Art. 258

Ordinanza d’ispezione

L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [Codice di procedura civile 118] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell’ispezione [Codice di procedura civile 202, 210, 421, 696; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 93].

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