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Art. 261

Riproduzioni, copie ed esperimenti

Il giudice istruttore può disporre [Codice di procedura civile 202] che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche [Codice di procedura civile 212] di oggetti, documenti [Codice civile 2719] e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l’impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all’esperimento e, quando occorre, ne affida l’esecuzione a un esperto [Codice di procedura civile 68] che presta giuramento a norma dell’articolo 193 [Codice civile 2712].

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