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Art. 262

Poteri del giudice istruttore

Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni [Codice di procedura civile 253] e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località [Codice di procedura civile 210].

Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi [Codice di procedura civile 118].

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