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Art. 263

Presentazione e accettazione del conto.

Se il giudice ordina la presentazione di un conto [Codice di procedura civile 385, 496, 497, 529, 531, 709, 723; Codice civile 1130, 1713] questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata per la discussione di esso [Codice di procedura civile 198].

Se il conto viene accettato [Codice di procedura civile 266], il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale [Codice di procedura civile 126] e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L’ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo [Codice di procedura civile 177, 474].

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