x

x

Art. 264

Impugnazione e discussione

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.

Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto [Codice di procedura civile 266], il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.