Art. 265
Giuramento
Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [Codice civile 2736, n. 2] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [Codice di procedura civile 263] o rimane contumace [Codice di procedura civile 171]. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.
Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli [Codice di procedura civile 115].
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