x

x

Art. 265

Giuramento

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [Codice civile 2736, n. 2] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [Codice di procedura civile 263] o rimane contumace [Codice di procedura civile 171]. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli [Codice di procedura civile 115].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.