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Art. 273

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Se più procedimenti relativi alla stessa causa [Codice di procedura civile 39] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione [Codice di procedura civile 335], determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.

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