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Art. 274

Riunione di procedimenti relativi a cause connesse

Se più procedimenti relativi a cause connesse [Codice di procedura civile 31, 40] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione [Codice di procedura civile 335].

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

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