Art. 554
Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno [Codice civile 2784; Codice di procedura civile 512, 544], il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti [Codice di procedura civile 485].
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari [Codice civile 2843].
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