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Art. 553

Assegnazione e vendita di crediti

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore [Codice di procedura civile 547, 549] di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti [Codice civile 2804, 2928; Codice di procedura civile 530].

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee [Codice civile 1861], e i creditori non ne chiedono d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili [Codice di procedura civile 529].

Il valore delle rendite perpetue e dei censi [Codice civile 1866], quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [Codice di procedura civile 13].

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