Art. 552
Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore [Codice di procedura civile 547-549] di cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti [Codice di procedura civile 485], provvede per l’assegnazione [Codice civile 2925] o la vendita [Codice civile 2919] delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.
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