x

x

Art. 556

Espropriazione di mobili insieme con immobili

Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano [Codice di procedura civile 513], quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente [Codice di procedura civile 483].

In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili [Codice di procedura civile 518], ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.