Art. 556
Espropriazione di mobili insieme con immobili
Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano [Codice di procedura civile 513], quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente [Codice di procedura civile 483].
In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili [Codice di procedura civile 518], ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.
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