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Art. 558

Limitazione dell’espropriazione

Se un creditore ipotecario [Codice civile 2808] estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione [Codice di procedura civile 484] può applicare il disposto dell’articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati [Codice civile 2911].

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