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Art. 561

Pignoramento successivo

Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere [Codice di procedura civile 555] un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento [Codice di procedura civile 493], ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce [Codice civile 2664].

L’atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell’articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 564. In tale caso l’esecuzione si svolge in unico processo.

Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l’udienza di cui sopra, si applica l’articolo 524 ultimo comma.

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