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Art. 572

Deliberazione sull’offerta

Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti [Codice di procedura civile 485] e i creditori iscritti non intervenuti [Codice di procedura civile 498].

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

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