Art. 579

Persone ammesse agli incanti

Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto [Codice civile 1471].

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [Codice civile 1703; Codice di procedura civile 83].

I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [Codice di procedura civile 583; Codice della navigazione 658].

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