Art. 579
Persone ammesse agli incanti
Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto [Codice civile 1471].
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale [Codice civile 1703; Codice di procedura civile 83].
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare [Codice di procedura civile 583; Codice della navigazione 658].
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