x

x

Art. 582

Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario [Codice di procedura civile 581] deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.