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Art. 827

Mezzi di impugnazione

Il lodo è soggetto all’impugnazione per nullità [Codice di procedura civile 829], per revocazione [Codice di procedura civile 395] e per opposizione di terzo [Codice di procedura civile 404].

I mezzi d’impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

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