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Art. 828

Impugnazione per nullità

L’impugnazione per nullità [Codice di procedura civile 829] si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato [Codice di procedura civile 816].

L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione.

L’istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l’impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell’atto di correzione.

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