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Art. 602

Modo dell’espropriazione

Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno [Codice civile 2784] o da ipoteca [Codice civile 2808] per un debito altrui [Codice civile 2858, 2868, 2910; Codice di procedura civile 508], oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode [Codice civile 2901], si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

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