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Art. 604

Disposizioni particolari

Il pignoramento [Codice civile 2865; Codice di procedura civile 491] e in genere gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo [Codice civile 2861], al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, è sentito anche il terzo [Codice di procedura civile 485; Codice della navigazione 670].

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