x

x

Art. 73

Astensione del pubblico ministero

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici [Codice di procedura civile 51], ma non quelle relative alla ricusazione [Codice di procedura civile 52].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.