Art. 74
Responsabilità del pubblico ministero
[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione [Costituzione 28; Codice di procedura civile 55, 56; Codice penale 317].]
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