x

x

Art. 74

Responsabilità del pubblico ministero

[Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione [Costituzione 28; Codice di procedura civile 55, 56; Codice penale 317].]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.